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    | Autore: franco sgueglia Data:   11-17-04 16:08
 
 Prima facevo riferimento alla possibilità di non pagare ( o contenere )
 i costi per lo sdoganamento ; ebbene sto iniziando una ricerca di
 circolari o altro della comunita internazionale che contemplino
 le nostre faccende d'qcquisto.
 La prima cosa che e' venuta fuori e' questa:
 
 Accordo per l’importazione di oggetti
 di carattere educativo, scientifico o culturale
 Conchiuso a Lake Success, Nuova York, il 22 novembre 1950
 Approvato dall’Assemblea federale il 25 settembre 19522
 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 7 aprile 1953
 Entrato in vigore per la Svizzera il 7 aprile 1953
 (Stato 17  agosto 2004)
 
 
 Gli Stati contraenti,
 
 Considerando che la libera circolazione delle idee e delle conoscenze e, in modo generale, la più vasta diffusione delle varie forme d’espressione della civiltà sono condizioni impellenti di progresso intellettuale e di comprensione internazionale e contribuiscono in tal modo al mantenimento della pace mondiale;
 
 Considerando che questi scambi hanno luogo essenzialmente ad opera di libri, pubblicazioni e oggetti di carattere educativo, scientifico e culturale;
 
 Considerando che l’atto costitutivo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura preconizza la cooperazione tra le Nazioni in tutti i rami dell’attività intellettuale e, segnatamente, lo scambio di pubblicazioni, di opere d’arte, di materiale di laboratorio e di qualsiasi altra documentazione utile; che assegna d’altra parte all’Organizzazione il compito di favorire la vicendevole conoscenza e la mutua comprensione delle Nazioni col prestare il suo concorso agli organi d’informazione delle masse e che raccomanda a questo scopo la conclusione di quegli accordi internazionali che reputa utili per facilitare la libera circolazione delle idee con la parola e con l’immagine;
 
 Riconoscendo che un accordo internazionale destinato a favorire la libera circolazione di libri, pubblicazioni e oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale, sarà un mezzo efficace per il raggiungimento di tali fini;
 
 Convengono a questo scopo le disposizioni seguenti:
 
 Art. 1
 1. Gli Stati contraenti s’impegnano a non applicare dazi o altre imposizioni all’importazione o in occasione dell’importazione di:
 
 a.
 Libri, pubblicazioni e documenti enumerati nell’allegato A del presente accordo;
 
 b.
 Oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale enumerati negli allegati B, C, D ed E del presente accordo,
 
 qualora siano adempiute le condizioni poste in tali allegati e gli oggetti di cui si tratta siano prodotti di un altro Stato contraente.
 
 2. Le disposizioni del numero 1 del presente articolo non impediscono a uno Stato contraente di riscuotere sugli oggetti importati:
 
 a.
 Tasse o altre imposizioni interne di qualsiasi natura, sia al momento dell’importazione o ulteriormente, a condizione che non superino quelle che gravano direttamente o indirettamente altri prodotti nazionali del genere;
 
 b.
 Emolumenti o imposizioni che non siano dazi doganali, riscossi dalle autorità governative o amministrative all’importazione o in occasione dell’importazione, a condizioni che siano limitati al costo approssimativo delle prestazioni di servizio e che non costituiscano una protezione indiretta dei prodotti nazionali o delle tasse fiscali d’importazione.
 
 
 Allegato D
 
 Istrumenti e apparecchi scientifici
 Istrumenti e apparecchi scientifici destinati esclusivamente all’insegnamento o all’indagine scientifica pura, con la riserva che:
 
 a.
 Gl’istrumenti o gli apparecchi scientifici di cui si tratta siano destinati a istituti scientifici o d’educazione, pubblici o privati, autorizzati dalle autorità competenti del paese d’importazione a ricevere questi oggetti in franchigia, alla condizione che siano usati sotto il controllo e la responsabilità di detti istituti;
 
 b.
 Istrumenti o apparecchi scientifici equivalenti non siano fabbricati, al momento dell’importazione, nel paese di destinazione.
 
 Questo come si traduce :
 
 che i distributori , essendo necessariamente forme giuridiche a scopo di lucro , non possono essere ammessi a nessuna di queste categorie.
 Un privato si, in particolare se le apparecchiature oggetto del verbale
 di sdoganamento non hanno alternative ( di medesime caratteristiche)
 nel paese di arrivo ( l'italia).
 
 cieli sereni a tutti
 Franco
 
 http://www.franco-sgueglia.com
 
 
 
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